domenica 17 giugno 2012

Art. 18 - Trasparenza della attività della PA

La Trasparenza della attività della PA e la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle decisioni che comportano spesa di danaro pubblico sono uno dei fattori sui quali può e deve basarsi ogni impegno per la crescita produttiva ed imprenditoriale e per lo sviluppo del sistema Italia.
Da un lato, i siti web delle pubbliche amministrazioni rappresentano il luogo naturale e più diretto dove rendicontare ai cittadini ed ai soggetti economici il proprio operato. Dall’altro, la più efficiente ed efficace razionalizzazione delle comunicazioni delle P.A.
consente di usare i dati e le informazioni raccolti per valutare e definire politiche pubbliche, economiche ed industriali mirate su una base di conoscenza oggettiva dei fenomeni. Il percorso avviato nel nostro Paese verso la “trasparenza totale”, si fonda su innovazioni normative – a partire dal 1990 con la legge 241 -, ma si scontra con prassi ispirate alla “segretezza” delle decisioni della PA che ne riducono la portata innovativa e ne limitano le finalità riformatrici assegnate dal legislatore.

È necessario affermare che gli organismi – nessuno escluso - che erogano finanziamenti pubblici (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, concessionari di servizi pubblici e società a prevalente partecipazione o controllo pubblico) siano obbligatoriamente tenuti a pubblicare in rete – alla piena e immediata disponibilità del pubblico – i dati e le informazioni relative agli incentivi di qualunque tipo, nonché i finanziamenti erogati alle imprese e ad altri soggetti per prestazioni, consulenze, servizi e appalti, al fine di garantire la migliore e più efficiente ed imparziale utilizzazione di fondi pubblici.
In molti Paesi la trasparenza della spesa pubblica è già realtà, e permette ai cittadini, o alle loro associazioni, un controllo generale e continuo sulla gestione dei fondi pubblici. Emblematica è al riguardo la legislazione sull'open government: è cosi che si indica la trasparenza pubblica nei paesi anglosassoni e scandinavi (Stati Uniti, Svezia, Regno Unito).
Nello specifico settore di nostro interesse i Paesi scandinavi sono stati antesignani: lo studio e l’approfondimento della trasparenza in quegli Stati ha infatti confermato che la piena accessibilità ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini – pur nei limiti e con le garanzie previste dalla legge – ha prodotto un alto livello di legalità e di integrità nella P.A.. È un esempio per tutti coloro che operano nelle istituzioni. Infatti la pubblicazione delle informazioni sull’attività pubblica è direttamente collegata e strumentale alla prevenzione della corruzione nella P.A., ma anche alla buona “performance” nell’erogazione di servizi al cittadino. Nel Nord Europa si è raggiunto un importante equilibrio tra la salvaguardia degli interessi dello Stato (sicurezza interna ed estera, politica valutaria e monetaria) e le esigenze dei cittadini che, attraverso lo sviluppo del diritto di accesso e della trasparenza, sono in grado di esercitare forme di forte controllo sociale, volte a contrastare fenomeni illeciti. I paesi scandinavi, del resto, detengono da anni i primi posti nelle classifiche stilate da autorevoli organismi di settore sulla lotta alla corruzione nella P.A. Ma non è solo questo. Si è da più parti rilevato infatti anche lo stretto legame tra trasparenza e qualità dei servizi, dato che il controllo dell’opinione pubblica imprime un decisivo impulso alla qualità del governo dell’amministrazione.
In particolare, il presente articolo disciplina l’obbligatorietà di pubblicazione via internet della erogazione delle somme di qualunque genere da parte della pubblica amministrazione ad imprese ed altri soggetti economici - con modalità che consentano la ricerca delle informazioni, anche aggregate, relative all’amministrazione aggiudicatrice - al fine di garantire la trasparenza della gestione dei contratti. La conoscenza delle modalità di attribuzione e dell’importo delle somme erogate da parte della pubblica amministrazione ha lo scopo di avere informazioni certe e in tempo reale onde evitare sovrapposizioni e spese inutili e di favorire la programmazione corretta delle spese future.
Il comma 1 stabilisce che la concessione dei vantaggi economici di qualunque genere previsti dall’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad imprese ed altri soggetti economici, di importo superiore a mille Euro nel corso dell’anno, sono soggetti alla pubblicità via internet prevista dalla nuova disposizione, anche in relazione al principio di accessibilità totale previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nell’ambito di tali vantaggi rientrano, ad esempio, le sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze.
I commi 2 e 3 prevedono che i dati in esame e tutti i dati pubblicati sui siti degli enti obbligati, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, prevista dall’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, devono essere di facile accesso e consultazione per tutti i soggetti potenzialmente interessati, e devono essere riportati in formato elettronico di testo per l’importazione ed esportazione in formato tabellare (formato “Comma Separated Values – CSV”), in modo da essere accessibili in modo semplice ai motori di ricerca.
In particolare, i dati devono specificatamente contenere il nome del soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; l’importo; la norma o il titolo a base dell’attribuzione; l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
Il comma 3 stabilisce che le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano, entro il 31 dicembre 2012 - ai sensi delle materie di esclusiva legislazione statale, previste dall’articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione - tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
Il comma 4 sancisce che dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni previste dal comma 1. La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configurando una violazione di legge e rappresentando elemento ostativo alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti, devono essere rilevate d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità. La inottemperanza alla norma è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell’amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale.
Il comma 6, fa salve le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di dati concernenti le spese per l’attività economica e contrattuale della pubblica amministrazione con particolare riguardo a:
 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
 D.Lgs. 12 aprile 2006, n, 163, “ Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni e integrazioni;
 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" che istituisce la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell’Interno;
 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, c.d. “decreto semplificazioni”, istituisce presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (articolo 6 bis) la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, allo scopo di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi e di assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa;
 D.L. 7 maggio 2012, n. 52, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, in particolare l’art. 8.
Il comma 6 autorizza, inoltre, il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo, anche mediante l’ulteriore pubblicazione degli stessi dati nel portale nazionale di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Il comma 7 specifica che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto anche conto che la vigente disciplina prevede già l’obbligo dell’Amministrazione di attrezzarsi con procedure e strumenti informatici ai fini dello svolgimento e della pubblicità di attività amministrative via Internet.
-------


TITOLO II – MISURE URGENTI PER L’AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 18 - Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a mille Euro nel corso dell’anno solare, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare che ne consente l’esportazione e il trattamento ai sensi delll’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale.
6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
7. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nessun commento: